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ANMVI: Anche gli animali nella riforma Cartabia

09/11/2022

Tenuità del fatto– L’articolo 1 della riforma fa scendere il tetto della pena detentiva entro il quale è applicabile l’istituto della tenuità del fatto previsto dall’articolo 131 bis Codice Penale. La riduzione della soglia detentiva massima (da 5 a 2 anni) fa uscire dal campo di applicabilità della “tenuità” una serie di reati penali e stabilisce che “l’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando l’autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali”.  La riforma approda a questa modifica dell’articolo 131 bis del Codice Penale “sulla base di evidenze empirico-criminologiche”, un criterio-delega che era stato dettato dal Parlamento.
La tenuità del fatto- introdotta nell’ordinamento penale nel 2015- esclude la punibilità quando- valutate le modalità della condotta e l’esiguità del danno o del pericolo causato- ne sia derivata una offesa di “particolare tenuità” cagionata da un comportamento “non abituale”. Sette anni dopo, la riforma Cartabia – su delega del Parlamento- modifica l’applicazione dell’articolo 131 bis del Codice Penale.

Querela se gli animali disturbano–  Il disturbo del riposo (ad esempio nelle ore notturne) o delle occupazioni (intellettuali o manuali) costituisce un reato contro la persona. L’articolo 3 della riforma Cartabia interviene anche sul Codice Penale che punisce (articolo 659) chiunque, suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone. La pena, prima della riforma prevedeva l’arresto fino a tre mesi o una multa fino a 309 euro. Dal 30 dicembre prossimo, il disturbo sarà punibile “a querela della persona offesa”. In altre parole, non si procederà più d’ufficio, ma solo su querela.
E’ una modifica che lo stesso Governo ha definito“innovativa”, con effetti deflattivi sul carico giudiziario. Casi ricorrenti come quello del disturbo arrecato, ad esempio, da un cane che abbaia, “costringono a celebrare d’ufficio un lungo procedimento penale, magari attraverso tre gradi di giudizio”. Ecco perché il Governo ha ritenuto opportuno subordinare l’avvio dell’azione penale alla presentazione di una querela. (ANMVI)


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