Si è concluso con la “soccombenza virtuale” della Provincia autonoma, condannata al pagamento delle spese processuali, il procedimento davanti al Tribunale amministrativo di Bolzano aperto dal ricorso delle associazioni Leal, Leidaa, Oipa ed altre contro l’autorizzazione del 9 agosto 2024, con la quale il Presidente Kompatscher aveva condannato a morte due lupi in Val Venosta, come se l’abbattimento fosse l’unico modo di prevenire predazioni nelle malghe di Curon Venosta e Malles.
Confermando invece l’orientamento espresso nella fase cautelare, il TAR ha concluso, come evidenziato dall’Ispra e dall’Osservatorio faunistico provinciale, che la Provincia non aveva dimostrato “l’assenza di valide misure alternative”.
Il ricorso è stato dichiarato in parte inammissibile e in parte improcedibile, perché è venuta meno l’esigenza di tutelare gli animali al pascolo, ma i giudici amministrativi hanno sostanzialmente accolto il principale rilievo delle ricorrenti.
Come si evince dalla sentenza, la Provincia avrebbe “dovuto dimostrare sia l’effettiva gravità dei danni sia la loro inevitabilità pur avendo messo in atto ogni possibile misura atta ad evitarli, prova non raggiunta, atteso che le recinzioni sarebbero, per stessa ammissione della Provincia, solo parzialmente elettrificate e non sempre ben mantenute e che non verrebbero utilizzati cani da guardiania.” Lo stesso ISPRA e l’Osservatorio faunistico della Provincia di Bolzano avevano espresso dubbi”.
Ricordiamo che i cani da guardiania e le recinzioni elettrificate rappresentano un ottimo e risolutivo sistema di prevenzione, ma anziché investire su questo, alcune amministrazioni preferiscono emanare provvedimenti palesemente illegittimi e scientificamente insostenibili, persino contro le direttive UE. Questa volta la Provincia pagherà – con i soldi dei cittadini – questa scelta e, come associazioni, auspichiamo che si possa davvero lavorare seriamente ponendo fine all’emanazione di atti crudeli, immotivati, illegittimi e insensati contro la fauna selvatica.
Ufficio stampa OIPA
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