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“Le sofferenze del bestiame non sono ridotte al minimo”, per la UE la carne halal non può essere bio

28/02/2019

Il logo di produzione biologica europeo non puo’ essere apposto a carni provenienti da macellazione rituale senza previo stordimento, in quanto si tratta di ‘una pratica di macellazione che non rispetta le norme piu’ elevate in materia di benessere degli animali’. Lo ha deciso il tribunale dell’Unione europea. Nel 2012, l’associazione francese uvre d’assistance aux betes d’abattoirs (Oaba) aveva rivolto al ministero dell’Agricoltura una domanda per far vietare la dicitura ‘agricoltura biologica’ sulle pubblicita’ e gli imballaggi di hamburger di carne bovina certificati ‘halal’ provenienti da animali macellati senza previo stordimento. L’organismo certificatore interessato, Ecocert, ha implicitamente respinto la domanda e il giudice competente non ha accolto il ricorso. La Corte d’appello amministrativa di Versailles, ha chiesto alla Corte di giustizia se le regole di diritto dell’Unione vadano interpretate nel senso che autorizzino o vietino il “rilascio dell’etichetta europea AB” a prodotti provenienti da animali che sono stati oggetto di macellazione rituale senza stordimento. La Corte dichiara che il legislatore dell’Unione sottolinea in diverse occasioni la propria volonta’ di garantire un livello elevato di benessere degli animali nel contesto di questo modo di produzione, caratterizzato dunque dall’osservanza di norme rinforzate in materia di benessere degli animali in tutti i luoghi e in tutte le fasi di detta produzione in cui sia possibile migliorare ulteriormente tale benessere, anche durante la macellazione. La Corte ricorda inoltre che taluni studi scientifici hanno dimostrato che lo stordimento costituisce la tecnica meno lesiva del benessere degli animali al momento della macellazione. Il Tribunale Ue rileva quindi che la pratica della macellazione rituale, nel corso della quale l’animale puo’ essere messo a morte senza previo stordimento, che e’ autorizzata a titolo derogatorio nell’Unione e solo al fine di garantire il rispetto della liberta’ di religione, non e’ tale da attenuare del tutto il dolore, la paura o la sofferenza degli animali in modo tanto efficace quanto la macellazione preceduta da stordimento. La Corte conclude quindi che i metodi particolari di macellazione prescritti da riti religiosi, che sono eseguiti senza previo stordimento, non equivalgono, in termini di garanzia di un livello elevato di benessere degli animali al momento del loro abbattimento, al metodo della macellazione con stordimento previo, in linea di principio imposto dal diritto dell’Unione.


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