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E' legge la nuova disciplina dei condomini: non si potrà "vietare di possedere o detenere animali domestici"

21/11/2012

La commissione Giustizia del Senato ha approvato la riforma del condominio in sede deliberante, cioè senza passare attraverso l’aula. La riforma, a questo punto è legge. Il testo, all’articolo 16, stabilisce che “le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici”. E d è per questo salutato come una “storica vittoria” dagli animalisti. Le ultime polemiche hanno riguardato l’espressione “animali domestici”, che i veterinari dell’Anmvi e della Sivae chiedevano insistentemente di sostituire con l’espressione “animali da compagnia”. Ma la commissione ha preferito condurre in porto una riforma importante, senza correre il rischio di fare un’altra “navetta” con la Camera.
Voce fuori dal coro il senatore Carlo Giovanardi (Pdl) noto per le sue posizioni antianimaliste. Ha ritirato il suo emendamento soppressivo. ma l’ha sostituito con un ordine del giorno “limitativo” accolto dal governo: Secondo il testo, il “divieto di vietare” per regolamento “non riguarda i regolamenti cosiddetti contrattuali che sono approvati da tutti i condomini con l’adesione al regolamento formulato dal costruttore prima della costituzione del condominio, ovvero con una deliberazione assembleare unanime, perché la disposizione è collocata all’interno dell’articolo che disciplina il regolamento condominiale. Tale formula di compromesso è di fondamentale importanza perché consente da un lato di rispettare la sensibilità degli amanti degli animali, e dall’altro, in coerenza con i principi di autonomia contrattuale (articolo 1322 del codice civile), consente ai condomini di deliberare all’unanimità limitazioni ai diritti dominicali loro spettanti avuto riguardo allo stato dei luoghi”.
Inoltre, “per quanto riguarda l’efficacia nei confronti dei terzi, occorre ricordare che il carattere reale delle limitazioni convenzionali della proprietà nel condominio determina la loro opponibilità agli acquirenti a titolo particolare delle unità immobiliari, purché tali limitazioni risultino trascritte presso la Conservatoria dei registri immobiliari a norma dell’articolo 2643 del codice civile e ciò si verifica quando sia trascritto il regolamento, ovvero quando sia trascritto l’atto di acquisto che indichi, con precisione, i vincoli a cui è sottoposto il bene oggetto della compravendita. In assenza di trascrizione, i vincoli saranno opponibili solo quando l’acquirente li abbia espressamente accettati”.


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