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Cagnolina sana soppressa per essere sepolta insieme alla padrona defunta

27/05/2019

«Se muoio prima del mio cane, sopprimetelo e seppellitelo con me». Questa frase lapidaria pronunciata da Alain Delon sul destino di Loubo, il suo giovane esemplare di pastore belga Malinois ha scatenato un grande dibattito sui social, con i fan e i detrattori che si sono divisi tra chi ha parlato di estremo gesto d’amore e chi ha sottolineato la scelta di assoluto egoismo. Un dubbio che non ha toccato una donna che aveva chiesto nel suo testamento la soppressione della sua cagnolina Emma se le fosse sopravvissuta per poi essere sepolta accanto a lei.
Emma, ??era una shih tzu perfettamente sana e fino al marzo scorso aveva vissuto con la padrona nella sua casa di Richmond, nello stato della Virginia, negli Stati Uniti.
La cagnolina avrebbe vissuto ancora a lungo ma, per rispettare le ultime volontà dell’anziana donna, l’esecutore testamentario ha scoperto infatti che nelle ultime volontà la signora aveva elencato espressamente cosa fare del cane: Emma doveva essere soppressa per trovare posto accanto a lei nella tomba. Una scelta che ha creato non poche polemiche e proteste nello stato americano a partire da quelle degli addetti del rifugio per animali dove il cane era stato fino alla soppressione.
Al rifugio Emma aveva trovato una nuova casa e un nuova famiglia ma l’esecutore del testamento ha rifiutato l’adozione già pronta e firmata da una famiglia. Ha fatto prelevare la cagnolina e infine l’ha fatta condurre in una clinica veterinaria dove è stata soppressa.
Questo in Italia non sarebbe possibile. In Italia, per legge, un animale non può essere soppresso, se non per necessità, come nel caso di malattie incurabili. Se un cliente chiede a un veterinario la soppressione del proprio animale e il dottore si presta a tale pratica, rischia una denuncia per uccisione di animale, crimine punito per mezzo dell’art. 544 bis del codice penale. Inoltre, può essere sottoposto a procedimento disciplinare da parte dell’Ordine professionale di appartenenza. Lo stesso procedimento penale colpirebbe anche il proprietario, il quale, pur non essendo l’esecutore materiale, ne sarebbe il mandante.

 

 


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